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Efficienza energetica & Sostenibilità

Al via il Superbonus 110%

Il Superbonus 110% introdotto dal Decreto Legge 34/220, noto come Decreto Rilancio, è stato confermato e reso ufficiale nei dettagli a seguito dell’approvazione di Camera e Senato giunta il 17 luglio 2020. In attesa della definizione dei regolamenti attuativi e delle procedure per la gestione di questo nuovo incentivo, vi lasciamo una panoramica di quelli che sono i dettagli specificati dalla normativa. Che cos’è il Superbonus 110%? Il Superbonus 110% premia alcuni interventi di riqualificazione energetica che permettono di incrementare in modo significativo la prestazione energetica degli edifici, nonché i lavori di messa in sicurezza antisismica, con una detrazione del 110% dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Questa agevolazione fiscale è richiedibile per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Chi può usufruirne? Il Superbonus 110% può essere richiesto per prime e seconde case (unifamiliari, villette a schiera, unità in condominio), per un massimo di due unità immobiliari per proprietario. Sono escluse le abitazioni di tipo signorile (cat. A1), le ville (cat. A8) e i castelli (cat. A9). Possono usufruire della detrazione: le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni; i condomìni; gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti con le stesse finalità le cooperative di abitazione a proprietà indivisa le organizzazioni senza scopo di lucro (onlus), organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore; le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi sui locali adibiti a spogliatoi Quali sono gli interventi ammessi? Possono usufruire del Superbonus gli interventi realizzati su parti comuni di condomini, edifici unifamiliari e unità immobiliari unifamiliari funzionalmente indipendenti con almeno un accesso indipendente collocate in edifici plurifamiliari. Vi rientrano diverse tipologie di interventi, che si differenziano tra interventi PRINCIPALI o trainanti e interventi SECONDARI. Gli interventi principali permettono di avere sempre il massimo della detrazione; quelli secondari danno diritto al Superbonus 110% solo se realizzati insieme a quelli principali. Interventi principali Realizzazione cappotto termico Sostituzione impianti di climatizzazione con generatori a condensazione almeno di classe A, pompe di calore, pannelli solari termici o impianti di microcogenerazione; la biomassa con prestazioni a 5 stelle è ammessa solo per edifici unifamiliari e unità unifamiliari funzionalmente indipendenti situati in aree montane non metanizzate Interventi per messa in sicurezza antisismica Interventi secondari (incentivati al 110% solo se realizzati insieme ad uno dei 4 principali) Lavori per miglioramento dell’efficienza energetica già compresi nella normativa per la detrazione fiscale Ecobonus Installazione impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici Installazione colonnine di ricarica per i veicoli ad alimentazione elettrica Tra gli interventi trainati rientra anche l’istallazione di impianti di domotica, importantissima in termini di risparmio energetico. Grazie alla domotica è possibile controllare in qualsiasi momento gli impianti della propria abitazione e quindi anche i consumi. Basterà avere una buona casa e sul proprio smartphone (anche per utenti ) per poter gestire il tutto tramite app anche da remoto. Come è possibile usufruire del Superbonus 110%? È possibile usufruire del Superbonus 110% direttamente come detrazione fiscale in 5 quote annuali di pari importo. In alternativa la legge prevede la possibilità di trasformarla in credito di imposta per lo stesso importo, utilizzandolo in compensazione oppure di cedere il credito a banche o altri soggetti finanziari. Diversamente, è possibile richiedere lo sconto in fattura per un importo massimo non superiore all’importo totale dovuto per il servizio ricevuto. In questo ultimo caso, il fornitore potrà recuperare tale importo sotto forma di credito d’imposta cedibile ad altri soggetti (banche o intermediari finanziari). Il Superbonus 110% non è cumulabile con altri incentivi a carattere nazionale, regionale o europeo.

Ufficio Tecnico Rossi Impianti·Pubblicato il 2/4/2024·3 min

Il Superbonus 110% introdotto dal Decreto Legge 34/220, noto come Decreto Rilancio, è stato confermato e reso ufficiale nei dettagli a seguito dell’approvazione di Camera e Senato giunta il 17 luglio 2020.

In attesa della definizione dei regolamenti attuativi e delle procedure per la gestione di questo nuovo incentivo, vi lasciamo una panoramica di quelli che sono i dettagli specificati dalla normativa.

 

Che cos’è il Superbonus 110%?

Il Superbonus 110% premia alcuni interventi di riqualificazione energetica che permettono di incrementare in modo significativo la prestazione energetica degli edifici, nonché i lavori di messa in sicurezza antisismica, con una detrazione del 110%  dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Questa agevolazione fiscale è richiedibile per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

 

Chi può usufruirne?

Il Superbonus 110% può essere richiesto per prime e seconde case (unifamiliari, villette a schiera, unità in condominio), per un massimo di due unità immobiliari per proprietario. Sono escluse le abitazioni di tipo signorile (cat. A1), le ville (cat. A8) e i castelli (cat. A9).

Possono usufruire della detrazione:

  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
  • i condomìni;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti con le stesse finalità
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa 
  • le organizzazioni senza scopo di lucro (onlus), organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi sui locali adibiti a spogliatoi

 

Quali sono gli interventi ammessi?

Possono usufruire del Superbonus gli interventi realizzati su parti comuni di condomini, edifici unifamiliari e unità immobiliari unifamiliari funzionalmente indipendenti con almeno un accesso indipendente collocate in edifici plurifamiliari.

Vi rientrano diverse tipologie di interventi, che si differenziano tra interventi PRINCIPALI o trainanti e interventi SECONDARI.

Gli interventi principali permettono di avere sempre il massimo della detrazione; quelli secondari danno diritto al Superbonus 110% solo se realizzati insieme a quelli principali.

Interventi principali

  1. Realizzazione cappotto termico 
  2. Sostituzione impianti di climatizzazione con generatori a condensazione almeno di classe A, pompe di calore, pannelli solari termici o impianti di microcogenerazione; la biomassa con prestazioni a 5 stelle è ammessa solo per edifici unifamiliari e unità unifamiliari funzionalmente indipendenti situati in aree montane non metanizzate
  3. Interventi per messa in sicurezza antisismica

Interventi secondari (incentivati al 110% solo se realizzati insieme ad uno dei 4 principali)

  • Lavori per miglioramento dell’efficienza energetica già compresi nella normativa per la detrazione fiscale Ecobonus
  • Installazione impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica
  • Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici
  • Installazione colonnine di ricarica per i veicoli ad alimentazione elettrica

Tra gli interventi trainati rientra anche l’istallazione di impianti di domotica, importantissima in termini di risparmio energetico. Grazie alla domotica è possibile controllare in qualsiasi momento gli impianti della propria abitazione e quindi anche i consumi. Basterà avere una buona offerta internet casa e sul proprio smartphone (anche per utenti business) per poter gestire il tutto tramite app anche da remoto.

Come è possibile usufruire del Superbonus 110%?

È possibile usufruire del Superbonus 110% direttamente come detrazione fiscale in 5 quote annuali di pari importo.

In alternativa la legge prevede la possibilità di trasformarla in credito di imposta per lo stesso importo, utilizzandolo in compensazione oppure di cedere il credito a banche o altri soggetti finanziari.

Diversamente, è possibile richiedere lo sconto in fattura per un importo massimo non superiore all’importo totale dovuto per il servizio ricevuto. In questo ultimo caso, il fornitore potrà recuperare tale importo sotto forma di credito d’imposta cedibile ad altri soggetti (banche o intermediari finanziari).

Il Superbonus 110% non è cumulabile con altri incentivi a carattere nazionale, regionale o europeo. 

 

 

Fonte: Paradigma Italia

Tag:#Caldaie a condensazione#Fotovoltaico#Risparmio energetico
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